Lavoro festivo infrasettimanale: il diritto ad astenersi dal lavoro è un diritto disponibile?

In merito al diritto del dipendente di astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali e,
dunque, di rinunciare al riposo festivo infrasettimanale, si è recentemente espressa la Suprema
Corte (con ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021) che ha affermato come il diritto de quo non
rientri tra i diritti indisponibili e, pertanto, possa essere oggetto di rinuncia da parte del dipendente.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una serie di sanzioni disciplinari conservative irrogate
ad alcune dipendenti da una società che opera nell’ambito della grande distribuzione avanti al per
essersi rifiutate di lavorare durante alcune festività nazionali infrasettimanali.
Il Tribunale adito in primo grado era quello di Rovereto, il quale aveva accolto la domanda di
annullamento dei provvedimenti disciplinari formulata dalle ricorrenti con una sentenza
successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Trento. Secondo i giudici trentini, infatti, le
clausole di disponibilità alla prestazione nei giorni festivi e domenicali inserita nel contratto
individuale di lavoro (clausole richiamate anche nei successivi accordi intervenuti tra le parti)
avrebbero dovuto essere considerate nulle attese:
– l’indeterminatezza delle stesse;
– la posizione di debolezza rivestita dal lavoratore subordinato nel momento della sottoscrizione del
contratto di lavoro (ossia alla data di assunzione o di trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato);
– la piena e unilaterale discrezionalità del datore di lavoro.
La Società ha così deciso di promuovere ricorso per Cassazione ribadendo la legittimità degli
accordi individuali intercorsi con le lavoratrici sia al momento dell’assunzione che nelle occasioni di
modifica delle condizioni del rapporto di lavoro.
Sul punto, con l’ordinanza de qua, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la
rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali di cui alla L.
n. 260 del 1949, art. 2, può essere anche validamente inserita come clausola del contratto
individuale di lavoro; in particolare, il giudice, esaminando gli accordi intervenuti tra le parti in
materia di festività infrasettimanali, dovrà attenersi ai seguenti principi: il diritto del lavoratore ad
astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli
accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro; l’oggetto di detti accordi è
chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla L. n.
260 del 1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi
va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza”.
Per la Corte:
– l’oggetto della clausola è senz’altro determinabile, in quanto può essere individuato mediante il
riferimento ai “giorni festivi” e, dunque, con un esplicito rinvio alla normativa che precisa quali sono
i giorni in discussione (L. n. 260 del 1949);
– in considerazione di quanto precede, non è configurabile la lamentata sussistenza di un potere
discrezionale in capo al datore di lavoro;

– a differenza delle ferie e del riposo settimanale, le festività infrasettimanali non trovano garanzia a
livello costituzionale (cfr. art. 36, comma 3), giacché non tutelano immediatamente il diritto alla
salute, bensì, a seconda dei casi, l’esigenza di consentire la celebrazione comunitaria di ricorrenze
festive profondamente radicate nella tradizione, non solo religiosa, ovvero legate a particolari
significati e valori civili, diritti disponibili dal lavoratore;
– la disciplina delle festività stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro
conservando la retribuzione piena e, in aggiunta a questa, una retribuzione maggiorata per il
lavoro eventualmente prestato in tali ricorrenze. Pertanto, L. n. 260 del 1949 ha riconosciuto ai
lavoratori un diritto soggettivo a non astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali
potendo gli stessi, nell’esercizio della propria autonomia individuale, esprimere il consenso a
lavorare in tali giornate, come si ricava agevolmente dalla L. n. 260 del 1949, art. 5, che prevede
una retribuzione aggiuntiva per i lavoratori che “prestino la loro opera nelle suindicate festività”, sì
da ammettere chiaramente la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in tali giornate.
Il divieto a lavorare in occasione di tali festività non è, quindi, assoluto, potendo il lavoratore,
nell’esercizio della propria autonomia individuale, esprimere il consenso (anche pro futuro) a
lavorare in tali giornate.

9 Aprile 2021
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