Lavoro occasionale – comunicazioni

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Nell’ambito delle prestazioni rese dal lavoratore autonomo occasionale,  il “decreto fiscale” ha introdotto l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.

In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

L’INL con nota del 27/01/2021 ha precisato che sono esclusi dall’obbligo di tale comunicazione: 

  • i procacciatori d’affari  
  • le prestazioni intellettuali 
  • I lavoratori dello spettacolo 
  • I venditori diretti a domicilio 

Di seguito la nota dell’Ispettorato.

Nota-ML-INL-prot-109-27012022-comunicazione-lavoratori-occasionali-ulteriori-chiarimenti

Imola-Padova, 30 gennaio 2022 

30 Gennaio 2022
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