Rifiuto del lavoratore dipendente a effettuare il vaccino contro il Covid-19: si pronuncia il Tribunale di Belluno.
Alcuni infermieri e operatori socio-sanitari dipendenti di una casa di riposo sono stati posti in ferie forzate dal datore di lavoro a seguito del loro rifiuto a sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il virus Covid-19.
I Lavoratori hanno, quindi, presentato ricorso d’urgenza avanti al Tribunale di Belluno – Giudice del Lavoro avverso la decisione della direzione della casa di riposo.
Il Tribunale di Belluno, con provvedimento del 19.03.2021, ha rigettato il ricorso ritenendo:
- che “la permanenza dei ricorrenti (non vaccinati, n.d.a.) nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. che gli impone di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti”. Per il Giudice, infatti, è notoria “l’efficacia del vaccino per cui è causa nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS -CoV-2” e, pertanto, risulta “evidente il rischio per i lavoratori di poter essere contagiati”;
- che, nel caso di specie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c. prevale sull’interesse del lavoratore a fruire delle ferie in un altro periodo.
Il Tribunale non si è, invece, pronunciato sulla legittimità di una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.